Art. 1.

      1. È istituito il Consiglio di rappresentanza degli italiani all'estero (CRIE).
      2. Il CRIE è l'organo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che interessano le medesime comunità.
      3. Il CRIE promuove e agevola lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro componenti, cura il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, tutela i diritti degli italiani all'estero e promuove il mantenimento dell'identità culturale e linguistica.
      4. Il CRIE favorisce, altresì, l'integrazione degli italiani all'estero nei Paesi ospitanti e la loro partecipazione alla vita delle comunità locali, promuovendo e sviluppando iniziative commerciali, industriali, artigianali, agricole e altre forme associative dell'imprenditoria italiana.